SEGNALAZIONE DI IRREPERIBILITA' ANAGRAFICA (art. 11 DPR 223/1989)

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<p>La segnalazione serve ad attivare la procedura per la cancellazione della persona &ldquo;assente&rdquo;, dopo gli opportuni e necessari accertamenti da parte dell&#39;ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonch&eacute; da cittadini privati coinvolti nel procedimento (familiari, conviventi, proprietario dell&#39;abitazione, ecc.), su comunicazione scritta e circostanziata, con l&#39;indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato e&nbsp;allegando fotocopia del documento di riconoscimento.</p> <p>La segnalazione <strong>non avr&agrave; effetti immediati</strong>, ma dar&agrave; modo all&#39;Ufficio Anagrafe di effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica; in particolare saranno predisposti accertamenti della Polizia Municipale opportunamente intervallati, particolarmente accurati e ripetuti nel tempo, stante la natura assolutamente negativa del provvedimento di cancellazione per irreperibilit&agrave;.</p> <p>L&#39;eventuale cancellazione per irreperibilit&agrave; accertata della persona segnalata avverr&agrave; <strong>dopo oltre un anno</strong>.&nbsp;Il procedimento di cancellazione dall&#39;anagrafe per irreperibilit&agrave; accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.</p> <p>Diversamente il procedimento pu&ograve; concludersi con la regolarizzazione a seguito di variazione di indirizzo o iscrizione in altro Comune o all&#39;Estero (d&#39;ufficio o su istanza di parte).</p> <p>Una persona &egrave; irreperibile quando:</p> <ul> <li>non &egrave; pi&ugrave; rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno</li> <li>non d&agrave; notizia di s&eacute;, n&egrave; del suo trasferimento in un altro Comune o all&rsquo;estero</li> <li>non &egrave; possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.</li> </ul> <p>La segnalazione di irreperibilit&agrave; pu&ograve; essere fatta in Comune da:</p> <ul> <li>il proprietario dell&rsquo;abitazione</li> <li>un altro ufficio comunale</li> <li>un&#39;altra Pubblica Amministrazione</li> <li>un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)</li> <li>un privato cittadino con un interesse legittimo</li> <li>la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.</li> </ul> <p>La persona scomparsa &egrave; cancellata dagli iscritti all&#39;anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:</p> <ul> <li>il diritto al voto</li> <li>la possibilit&agrave; di ottenere le certificazioni anagrafiche</li> <li>la possibilit&agrave; di ottenere un documento di riconoscimento</li> <li>sussidi economici (es. pensioni, RdC)</li> <li>l&rsquo;assistenza sanitaria.</li> </ul>
 

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