<p style="text-align:justify">La legge (<a href="https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396" target="_blank">Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396</a>, così come modificato dal <a href="https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2012-03-13%3B54" target="_blank">Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2012, n. 54</a>) disciplina la procedura utile per la modifica del proprio nome.</p>
<p style="text-align:justify">Tutti i cittadini italiani che vogliono cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome devono farne richiesta al prefetto della provincia del luogo di residenza esponendo le ragioni della domanda.</p>
<p style="text-align:justify">Il <a href="https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2012-03-13%3B54" target="_blank">Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2012, n. 54</a>, art. 2, sostituendo il <a href="https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396" target="_blank">Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 89, com. 1</a>, stabilisce che:</p>
<p style="text-align:justify"><em>Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.</em></p>
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<p style="text-align:justify"><em>Il procedimento per il cambio del nome (e/o del cognome) vale solo per i cittadini italiani.</em></p>
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